1. Il regolamento di servizio del Corpo della polizia tributaria è emanato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze, della pubblica istruzione e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentiti i rappresentanti sindacali di cui all'articolo 27.
2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina le seguenti materie:
a) ordinamento ed esecuzione del servizio;
b) orario di servizio;
c) reperibilità;
d) residenza;
e) mobilità del personale;
f) ordine gerarchico;
g) disciplina;
h) armamento e uniformi;
i) scuole e istituti di istruzione;
l) disposizioni varie; alloggi di servizio; trasporti; mense; ricompense; benessere.
3. Nel periodo intercorrente fra la data di entrata in vigore della presente legge e quella di entrata in vigore del regolamento di servizio di cui al comma 1, si applicano, per quanto non previsto dalla medesima legge e purché non in contrasto con le disposizioni contenute nella legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, le disposizioni vigenti in materia.